In quanto attività sportiva, la pesca sportiva può essere esercitata in forma individuale nelle zone gialle, arancioni e rosse dalle 5:00 alle 22:00, secondo le seguenti modalità, riportate anche sul sito ufficiale della FIPSAS:
- zona gialla, fino al 30 aprile valgono le stesse misure della zona arancione;
- zona arancione, si può praticare la pesca sportiva nel proprio comune senza autocertificazione e al di fuori del proprio comune di residenza, con autocertificazione;
- zona rossa, si può praticare la pesca sportiva solo all’interno del proprio comune di residenza, muniti di autocertificazione.
A ulteriore conferma si può fare riferimento alle FAQ pubblicate sul sito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che chiariscono i molti dubbi relativi agli spostamenti e alla pratica sportiva nella zona rossa.
“Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.”
Le misure sono valide dal 6 aprile fino a nuovo ordine.
Ricordiamo che è comunque importante tenersi aggiornati su possibili e improvvise modifiche alla normativa, informandosi attraverso i canali ufficiali del Governo e facendo riferimento al sito della vostra regione e/o comune di residenza.